916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
L’UFAG informa l’autorità competente dello Stato membro dell’UE in questione almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale si applica l’estensione dell’area geografica e la invita a esprimere il suo parere. Il mancato inoltro del parere entro tre mesi equivale a un consenso.
Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro dell’UE in questione, l’UFAG trasmette un esemplare del regolamento dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento richiedente almeno due mesi prima della data a partire dalla quale si applica l’estensione dell’area geografica.
Se l’autorità estera richiede una traduzione del regolamento, l’UFAG ne informa l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento richiedente. L’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento trasmette la traduzione all’UFAG affinché questo la inoltri all’autorità estera.
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