916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Se un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento la cui area geografica è stata estesa al territorio di uno Stato membro dell’UE apporta modifiche al suo regolamento ai sensi dell’articolo 11, l’UFAG informa l’autorità competente dello Stato membro dell’UE in merito alle modifiche.
Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro dell’UE, l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento le fornisce informazioni aggiornate, in particolare sul numero di allevatori e sul numero di animali da allevamento per i quali viene svolto il programma zootecnico nell’area estesa.
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