916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Se un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento con sede nell’UE e riconosciuta dall’autorità competente nello Stato membro dell’UE in questione intende estendere la sua area geografica al territorio della Svizzera, l’autorità estera deve presentare all’UFAG, per parere, la domanda di estensione a lei presentata.
Se sono date le condizioni seguenti l’UFAG esprime un parere negativo sulla domanda di estensione:
la razza in questione in Svizzera è già gestita da un’organizzazione di allevamento o da un’impresa di allevamento riconosciuta; e
l’estensione comprometterebbe il programma zootecnico di un’organizzazione di allevamento o di un’impresa di allevamento riconosciuta, per quanto riguarda:
1. la conservazione delle caratteristiche della razza,
2. gli obiettivi del programma zootecnico, o
3. la conservazione della razza.
L’UFAG può chiedere all’autorità competente la revoca dell’estensione se per almeno un anno nessun allevatore in Svizzera ha partecipato al programma zootecnico dell’organizzazione di allevamento o dell’impresa di allevamento estera.
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