916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Sono versati aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico per bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini e camelidi del Nuovo Mondo se l’animale era in vita e non era castrato perlomeno all’inizio del periodo di riferimento in questione nonché adempie le seguenti condizioni:
è iscritto in un libro genealogico;
i suoi genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
ha una quota di geni della rispettiva razza di almeno l’87,5 per cento;
su di esso è stata registrata e valutata almeno una caratteristica zootecnica secondo l’allegato 1 numero 2.
In via suppletiva deve essere adempiuta una delle seguenti condizioni:
gli animali maschi e femmine hanno rispettivamente almeno una monta e almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
l’animale, se appartiene a una delle seguenti specie, ha raggiunto la seguente età:
1. equidi: 12 mesi,
2. ovini: 10 mesi,
3. caprini: 8 mesi,
4. camelidi del Nuovo Mondo: 12 mesi.
Se in un periodo di riferimento per un animale non è documentata una monta o una nascita, non deve essere adempiuta la condizione di cui al capoverso 1 lettera d. Ciò può verificarsi per due periodi di riferimento consecutivi al massimo.
Per gli animali che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b e c nei seguenti casi è versata la metà del contributo:
il libro genealogico è in fase di allestimento e tale fase non supera la durata media di tre intervalli di generazione al massimo della specie in questione;
l’animale è stato iscritto nel libro genealogico con genitori o nonni parzialmente sconosciuti.
Per ogni animale l’aiuto finanziario è versato una volta per periodo di riferimento.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.