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Commenti: Art. 31 | Omnilex
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OAlle · Ordinanza sull’allevamento di animali
Art. 31
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916.310
OAlle
Federal Council Ordinance
1 gen 2026
Fonte originale
Hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione:
le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono anche aiuti finanziari ai sensi della sezione;
gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali.
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