916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
L’UFAG può delegare la gestione delle banche genetiche nazionali a:
stazioni autorizzate dal veterinario cantonale ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 lettera a OFE1alla raccolta di sperma per l’inseminazione artificiale (stazioni di inseminazione);
organizzazioni di allevamento riconosciute per la gestione delle razze svizzere in questione, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.
La gestione può essere delegata soltanto a stazioni di inseminazione e a organizzazioni di allevamento che garantiscono una grande diversità genetica del materiale genetico conservato delle razze svizzere.
Le stazioni di inseminazione e le organizzazioni di allevamento a cui l’UFAG ha delegato la gestione di una banca genetica nazionale ricevono un’indennità.