916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Se l’UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto relativo all’uso con l’organizzazione di allevamento ed eventualmente con altri interessati.
Nel contratto sono disciplinati in particolare lo scopo, la portata e la durata dell’uso del materiale criogenico.
La titolare dell’autorizzazione deve garantire che dopo l’uso il volume rimanente nella banca genetica ammonti almeno al 50 per cento del materiale criogenico di ogni donatore.
L’UFAG può concordare con la titolare dell’autorizzazione l’uso con conseguente volume rimanente nella banca genetica inferiore al 50 per cento del materiale criogenico del donatore in particolare se la titolare dell’autorizzazione può dimostrare che senza l’uso di ulteriore materiale criogenico del donatore la conservazione di una razza svizzera è fortemente minacciata a breve termine.
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