916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico nonché per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche devono, su richiesta, trasmettere ad altre organizzazioni di allevamento, agli istituti delle scuole superiori federali e cantonali nonché all’UFAG i dati riguardanti le caratteristiche zootecniche registrate e valutate.
I dati vanno trasmessi in forma anonimizzata.
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