916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Gli animali delle specie bovina, inclusi i bufali, suina, ovina e caprina possono essere importati nell’ambito dei contingenti doganali se sono adempiute le seguenti condizioni:
per la razza dell’animale in questione in Svizzera è riconosciuta un’organizzazione di allevamento o la razza è gestita da un’organizzazione di allevamento estera la cui area geografica è stata estesa al territorio della Svizzera;
si tratta di un animale da allevamento di razza pura con un certificato di ascendenza ai sensi dell’articolo 68 e iscritto nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta.
Per i seguenti scopi è consentito importare nell’ambito dei contingenti doganali anche animali che non adempiono una o più condizioni di cui al capoverso 1 lettera b:
ricerca scientifica;
conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata»;
creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.
L’importazione di equidi è disciplinata ai sensi dell’ordinanza del 26 ottobre 20111sulle importazioni agricole.