916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell’UFAG.
Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento sono tenute a presentare annualmente all’UFAG, entro 90 giorni dopo lo svolgimento dell’assemblea ordinaria, un rapporto scritto sulla loro attività e sugli adeguamenti del programma zootecnico.
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