916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 15–21 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121sull’allevamento di animali (ordinanza sull’allevamento di animali previgente) sono versati secondo il diritto anteriore fino al 31 ottobre 2026. Tuttavia, per i bovini, inclusi i bufali, i suini, i camelidi del Nuovo Mondo e le api, il giorno di riferimento degli aiuti finanziari per la tenuta del libro genealogico è anticipato al 31 ottobre 2026 e il termine per la presentazione delle domande e dei conteggi all’UFAG al 15 novembre 2026.
Per i cavalli da sport gli aiuti finanziari di cui all’articolo 16 dell’ordinanza sull’allevamento di animali previgente sono fino al 31 ottobre 2028 al massimo. A tal fine, prima della ripartizione dei fondi disponibili ai sensi dell’articolo 26, viene riservato un importo massimo di 250 000 franchi.