I contratti per aiuti finanziari conclusi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza per progetti di conservazione (art. 23b dell’ordinanza sull’allevamento di animali previgente) o progetti di ricerca (art. 25 dell’ordinanza sull’allevamento di animali previgente) e i contratti con i gestori di banche genetiche (art. 23b bisdell’ordinanza sull’allevamento di animali previgente) rimangono validi fino alla scadenza contrattuale convenuta.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.