Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia.
A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati né sospetti.
Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione di epizoozie.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347;FF 1996 IV 1). ↩
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