Il Consiglio federale** può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s’intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L’acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.1
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2008 2269, 2013 943;FF 2006 5815). ↩
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