In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straordinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di pollame, nonché ai macelli.
Il Consiglio federale definisce l’importo dei contributi per animale. Nel far ciò tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conseguenza.
I contributi ai macelli sono versati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono stati eliminati in stabilimenti di eliminazione riconosciuti. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti ed esibendo le fatture degli stabilimenti di eliminazione.
La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell’articolo 48 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura.