Per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b, il Consiglio federale disciplina:
- le strutture e i cataloghi dei dati;
- le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- i diritti di accesso, segnatamente la portata degli accessi in linea;
- il collegamento dei sistemi d’informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico;
- le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- la collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettera a;
- l’obbligo di conservazione e di distruzione dei dati;
- l’archiviazione dei dati.