Per le prestazioni di cui all’articolo 57 capoversi 3 lettera c e 4 i Cantoni sono indennizzati con un importo forfettario a parziale copertura dei costi per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza.
L’indennità è versata entro i limiti dei crediti stanziati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di ripartizione delle indennità tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.