Torna alla legge

Art. 105

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la morva in cavalli, asini e zebre e loro incroci.
  2. L’USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza della morva. Tiene conto al riguardo dei metodi di analisi riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della sanità animale1.
  3. Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.

Footnotes

  1. Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il pesente testo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.