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Art. 111c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In deroga all’articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un’autorizzazione dell’USAV.
  2. L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
  3. Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di comparire, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa*.* Esso stabilisce in un’ordinanza:
    1. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
    2. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

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