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Art. 111e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l’articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti. 1bis. In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.1
  2. L’USAV può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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