Torna alla legge

Art. 112d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 100 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 150 km.1
  2. L’USAV revoca le zone di protezione e di sorveglianza, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.2
  3. L’USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.