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Art. 112f

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione, ma a condizione che sia disponibile un’autorizzazione dell’USAV.
  2. L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
  3. Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un’ordinanza:
    1. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
    2. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

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