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Art. 116

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Sono considerati ricettivi alla peste suina i seguenti animali:
    1. peste suina africana: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali;
    2. peste suina classica: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali e i taiassuidi.1
  2. Il periodo d’incubazione è di 15 giorni.2
  3. Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

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