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Art. 124

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.
  2. In derogaall’articolo81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato.1
  3. I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell’anello apposto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest’ultima.
  4. D’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all’uccisione di piccioni prevista dall’articolo 85 capoverso 2 lettera b.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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