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Art. 126b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Sono considerati ricettivi alla febbre della Valle del Rift gli artiodattili, ad eccezione di suini, perissodattili e proboscidati.
  2. Il periodo d’incubazione è di 30 giorni.
  3. In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 50 km.

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