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Art. 130a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Al termine delle misure ordinate per combattere un’epizoozia, il veterinario cantonale verifica l’efficacia dei provvedimenti di lotta adottati tramite analisi di verifica.
  2. D’intesa con l’USAV, definisce il campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali.

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