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Art. 134

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:
    1. il sequestro semplice di 2° grado;
    2. l’uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati;
    3. 1 l’eliminazione degli animali uccisi o periti;
    4. la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;
    5. la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati;
    6. 2 la pastorizzazione del latte.
  2. Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.
  3. Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

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