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Art. 137

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, agli effettivi interessati è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

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