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Art. 158

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito di infezioni daMycobacterium bovis, M. caprae eM. tubercolosis .
  2. Se è diagnosticata l’epizoozia in altri artiodattili, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.

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