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Art. 165a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da tubercolosi in animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:
    1. informa immediatamente il servizio cantonale della caccia e gli ambienti venatori;
    2. ordina l’analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti;
    3. informa i detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà.
  2. In caso di diagnosi di tubercolosi in animali selvatici in libertà, dopo aver consultato l’USAV il veterinario cantonale determina le zone di controllo e di osservazione. In queste ultime prende i seguenti provvedimenti:
    1. ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia;
    2. prende i provvedimenti atti a evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici;
    3. prende tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l’epizoozia.
  3. Nelle zone di controllo e di osservazione può, a livello regionale, ordinare un aumento degli abbattimenti oppure una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici.
  4. Prende i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.
  5. L’USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato l’UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tubercolosi negli animali selvatici in libertà.

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