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Art. 174d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Vi è sospetto di BVD se:
    1. 1 l’esito della prima analisi virologica è stato positivo; oppure
    2. 2 l’esito dell’esame sierologico di un gruppo di animali di un effettivo nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è positivo.
  2. In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali in questione il veterinario cantonale ordina:3
    1. il sequestro semplice di 1° grado fino alla verifica dell’inconsistenza del sospetto di epizoozia;
    2. l’esame virologico riguardo alla BVD di tutti gli animali sospetti.
  3. Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all’azienda detentrice di animali interessata.4
  4. Il sospetto viene considerato inconsistente se l’esito dell’esame virologico di tutti gli animali controllati è negativo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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