Torna alla legge

Art. 17m

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 20151concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019).

Footnotes

  1. FF 2015 7981

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.