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Art. 180a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.
  2. Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l’animale sospetto.
  3. Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo.
  4. Se l’analisi clinica conferma il sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina:1
    1. che l’animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell’animale sia immediatamente incenerita;
    2. che la testa dell’animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;
    3. che tutti gli animali dell’effettivo vengano registrati.
  5. Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l’articolo 180 capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L’animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.2
  6. Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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