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Art. 189

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di un’infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti gli animali in età riproduttiva dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che nell’effettivo infetto:1
    1. siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva;
    2. sia praticata l’inseminazione artificiale;
    3. non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l’inseminazione artificiale;
    4. sia eliminato il seme raccolto dopo l’ultimo esame negativo.
  2. Egli revoca il sequestro:
    1. per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell’intervallo di due settimane sia risultato negativo;
    2. per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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