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Art. 18b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Per le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro dieci giorni l’avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo:
    1. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 250 posti;
    2. galline ovaiole: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 posti;
    3. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2;
    4. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 200 m2.
  2. Le organizzazioni di pollame da ingrasso devono inviare annualmente all’USAV un elenco aggiornato dei loro membri che gestiscono un’azienda detentrice di pollame di cui al capoverso 1 lettere c e d. L’USAV mette l’elenco a disposizione degli uffici veterinari cantonali.

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