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Art. 195

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l’uomo.
  2. La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.
  3. Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all’attenzione del veterinario cantonale.

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