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Art. 199

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
    1. la macellazione degli animali infetti o sospetti;
    2. la pulizia e la disinfezione delle stalle.
  2. Egli revoca il sequestro dopo che:
    1. tutti gli animali dell’effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
    2. gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

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