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Art. 206

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all’invalidazione del sospetto.
  2. In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:
    1. il sequestro semplice di 1° grado;
    2. l’accertamento epidemiologico;
    3. l’eliminazione degli animali infetti;
    4. la pulizia e la disinfezione delle stalle.
  3. In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l’estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell’area circostante l’effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.1
  4. .2
  5. Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell’epizoozia.
  6. In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:
    1. dopo l’eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l’esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure
    2. gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell’effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.3

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

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