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Art. 211

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
    1. l’uccisione e l’eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti;
    2. l’isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente;
    3. l’analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d’origine animale;
    4. la pulizia e la disinfezione delle stalle.
  2. Egli revoca il sequestro dopo che:
    1. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
    2. due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

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