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Art. 228

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le prescrizioni della presente sezione e della successiva sezione 5a sono applicabili nella lotta contro la zoppina negli ovini.
  2. Se la zoppina è constatata in altri ruminanti tenuti come animali domestici, il veterinario cantonale può ordinare che i provvedimenti di lotta contro la zoppina negli ovini siano applicati a tali ruminanti se ciò è necessario per evitare che gli ovini si ammalino.

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