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Art. 229i

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. L’USAV provvede alla valutazione continua del programma di lotta, in particolare in relazione all’obiettivo di cui all’articolo 229 capoverso 3.
  2. Previa consultazione dei Cantoni, decide l’ulteriore procedura da seguire durante e al termine del programma di lotta.

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