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Art. 231

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.
  2. Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.
  3. L’USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.

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