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Art. 78

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizoozie altamente contagiose.
  2. Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.

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