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Art. 84

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale registra senza indugio in ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. LʼUSAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.1
  2. Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
    1. 2 il sequestro rinforzato dell’effettivo;
    2. 3 .
    3. 4 ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d’intesa con il laboratorio nazionale di riferimento competente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 8 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Abrogata dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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