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Preamble

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9a capoverso 2, 10, 16, 19, 20, 31a , 32 capoverso 1bis, 45f , 53 capoverso 1, 56a capoverso 2 e 57a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661sulle epizoozie (LFE),2 ordina:

Footnotes

  1. RS 916.40

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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