Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9a capoverso 2, 10, 16, 19, 20, 31a , 32 capoverso 1bis, 45f , 53 capoverso 1, 56a capoverso 2 e 57a capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661sulle epizoozie (LFE),2 ordina:
RS 916.40 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
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