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Commenti: Art. 101 | Omnilex
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 101
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Art. 101
Art. 100
Art. 101a
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Alle autorità cantonali compete la registrazione delle persone di cui all’articolo 17 e il trattamento dei dati in relazione a queste registrazioni.
Ogni ufficio cantonale registrato deve designare un responsabile TRACES.
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