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Commenti: Art. 102l | Omnilex
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 102l
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916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Gli esportatori possono registrare e trattare i dati che li riguardano di cui all’articolo 102
k
.
Le autorità cantonali di esecuzione possono trattare nel loro ambito di competenza i dati di cui all’articolo 102
k
.
L’USAV può consultare tutti i dati.
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