916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La procedura d’imposizione doganale in caso di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.
Chiunque importa o fa importare pellicce o prodotti di pellicceria la cui importazione è consentita soltanto con un certificato secondo l’articolo 10d deve fornire nella dichiarazione doganale le informazioni necessarie relative a tale certificato.
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