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Commenti: Art. 113 | Omnilex
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OITE-PT · Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Art. 113
Art. 112
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Art. 113
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Art. 114
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
L’articolo 35 capoverso 6 entra in vigore il 1° luglio 2016.
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