916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Ai potenziali vettori di agenti epizootici diversi dagli animali e dai prodotti animali quali paglia e fieno si applicano le disposizioni valide per i prodotti animali, purché siano previste condizioni d’importazione e di transito armonizzate dell’Unione europea (UE) per tali vettori (art. 5 cpv. 1 e 2 e 38 cpv. 2).
In singoli casi, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può assoggettare altri potenziali vettori di agenti epizootici alla presente ordinanza.
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